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BONIFICHE DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E CERAMICHE

BONIFICHE DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E CERAMICHE - Esse a3 Le fibre minerali artificiali vetrose o MAN-MADE VITREOUS FIBER (MMVF), che comprendono una notevole varietà di prodotti inorganici fibrosi sintetici o artificiali, tra i quali la lana di vetro, di roccia e di scoria e le fibre ceramiche, di carbonio e di grafite, sono state largamente impiegate per l’isolamento termico e acustico in applicazioni civili e industriali, anche come materiali sostitutivi dell’amianto, proprio per le loro caratteristiche chimico-fisiche similari.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Sanità del 1° settembre del 1998, in recepimento del contenuto del XXIII° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CE, si comincia ad affrontare il problema della tossicità di tali prodotti fibrosi, mediante una nuova classificazione che, di fatto, introduce anche un nuovo concetto di prevenzione per quello che riguarda l’uso e la manipolazione di questi materiali cosi diffusi.

La Circolare del Ministero della Sanità n° 4/00, ha chiarito ulteriormente i criteri di classificazione dei materiali fibrosi artificiali definiti dal suddetto D.M. ed ha altresì evidenziato i problemi riguardanti la salute dei lavori esposti a tali sostanze.

Alcune Regioni o A.S.L., quest’ultime già competenti in materia di bonifica dell’amianto, in mancanza di norme tecniche specifiche, si sono limitate a diffondere delle “LINEE GUIDA” per la rimozione, l’uso e la manipolazione delle fibre minerali artificiali pericolose.

La nostra azienda, alla luce di quanto sopra esposto, si è impegnata ad oggi, nell’esecuzione di interventi di rimozione di fibre artificiali, anche di vaste dimensioni in campo industriale e civile, con l’impegno che ci contraddistingue da anni nell’ambito dell’amianto, garantendo elevatissimi standard di sicurezza per l’ambiente e di protezione dei lavoratori esposti secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In alcuni casi, i suddetti standard, hanno raggiunto livelli paragonabili o assimilati alla rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile, in attuazione, per comparazione ove necessario o ove richiesto espressamente dai clienti, delle rigorose norme tecniche di cui al D.M. 06.09.94.

Anche nel caso nell’esecuzione di interventi di rimozione di fibre minerali artificiali (FMA), come nel caso della bonifica dei MCA, si evidenzia la problematica molto importante del loro smaltimento.

Tali FMA devono essere avviate ad impianti di deposito definitivi (discariche - D1) o preliminari (stoccaggi - D15) appositamente autorizzati per i cod. CER 17.06.03 “altri materiali isolanti contenenti o costituiti da altre sostanze pericolose” e cod. CER 17.06.04 “materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03” (codici di rifiuto rispettivamente pericoloso e non pericoloso – il cod. CER 17.06.04 non pericoloso solo se espressamente classificato analiticamente - attribuiti rispettivamente per provenienza dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.) mediante l’impiego di trasportatori autorizzati per gli stessi codici.

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